DETRAZIONE FISCALE DEL 55%
Proroga fino a fine 2012
La detrazione per le ristrutturazioni edilizie diventa permanante, dopo anni di continue scadenze e proroghe. Le nuove norme, infatti, modificano direttamente
il Testo Unico delle Imposte sui Redditi - Tuir (Dpr 917/1986). Restano confermati la percentuale di detrazione del 36%, il tetto massimo di 48.000 euro per unità immobiliare e la ripartizione della detrazione in 10 rate annuali. Agli interventi detraibili già previsti dalla normativa vigente, si aggiungono quelli per la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali. La detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici viene invece prorogata fino al 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni. Dal 1° gennaio 2013 la percentuale scenderà al 36% e l’agevolazione sarà disciplinata dal nuovo articolo 16-bis aggiunto dalla Manovra al Tuir, assimilandola quindi a quella per le ristrutturazioni.
RISTRUTTURO E CI GUADAGNO
Passo passo per ristrutturare
Abbiamo creato questa sezione con l'obiettivo è di elaborare per l'edificio in questione un concetto di risanamento su misura. E' in primo luogo opportuno appoggiarsi ad un tecnico competente, che vi accompagnerà attraverso tutto il processo di risanamento. Una corretta consulenza deve cominciare con l'analisi dell'edificio esistente: attraverso un sopralluogo sarà possibile focalizzare i punti critici e particolari dell'edificio in questione. Verranno presi in considerazione ed analizzati tutti gli elementi costruttivi, come le pareti perimetrali (esterne), il tetto, il solaio verso lo scantinato o contro terra, ma anche l'impianto di riscaldamento.
Il passo successivo deve prevedere il calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento e del fabbisogno di energia primaria dell'edificio esistente ed il confronto con i consumi reali.
Agevolazioni fiscali nazionali
Detrazione IRPEF del 55% per spese di riqualificazione energetica degli edifici
Per usufruire della detrazione fiscale la Legge finanziaria prevede che, oltre alla documentazione relativa all’intervento di risanamento, venga presentato un attestato che riporti il fabbisogno di energia primaria dell’edificio. Nella Provincia Autonoma di Bolzano nel caso di risanamento di un edificio esistente deve essere presentata necessariamente la certificazione CasaClima.
Disposizioni legislative
1. La normativa europea 2002/91 introduce in tutti i paesi membri obbligatoriamente la certificazione energetica per tutti gli edifici, sia per costruzioni nuove che già esistenti. Il Certificato energetico rappresenta in maniera facilmente comprensibile il consumo energetico di un edificio.
2. Il Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 29 settembre 2004 nr. 34, stabilisce che gli edifici ad uso abitativo e gli uffici di nuova costruzione debbano fare eseguire la certificazione energetica che deve rispettare uno standard minimo di isolamento termico (classe C).
3. Chi, a seguito del risanamento energetico, fa eseguire la certificazione energetica, ottempera anche alla direttiva europea, che tra breve verrà recepita in tutti gli stati membri.
Con la Legge finanziaria anche i costi sostenuti per la certificazione vengono finanziati dallo Stato al 55%. Il certificato ha una validità di 10 anni.
Quali spese possono essere detratte?
Possono beneficiare della detrazione fiscale le persone fisiche, i professionisti, imprese, società e condomini.
Interventi di risanamento
Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti che conseguono un indice di prestazione energetica che non supera i valori previsti dal decreto (art. 1, comma 344)
Interventi sull'involucro di un edificio esistente: interventi sulle strutture opache e sostituzione di finestre comprensive di infissi (art. 1, comma 345)
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346)
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347)
Quali sono i documenti richiesti?
I seguenti documenti devono essere conservati ed esibiti in caso di controllo degli uffici finanziari:
ASSEVERAZIONE rilasciata da un tecnico abilitato. In caso di sostituzione di finestre o di caldaie con potenza inferiore a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita con la certificazione dei produttori che attesti il rispetto della normativa europea.
FATTURE E RICEVUTE nonché bonifici bancari o postali che riportino la causale di versamento e i dati del beneficiario.
CONFERMA TELEMATICA dell'avvenuta spedizione della documentazione all'ENEA
Documenti che devono essere inviati direttamente dal sito web dell’ENEA:
Per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda deve essere presentato solamente l'Allegato F all'ENEA.
“Scheda informativa degli interventi” (ALLEGATO E della legge finanziaria) prodotta da un tecnico abilitato.
Per interventi di riqualificazione globale degli edifici, è indispensabile il Certificato energetico prodotto dall’Agenzia CasaClima.
Per interventi sull'involucro ed interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale dove viene effettuato il calcolo del fabbisogno di energia primaria sull'intero edificio (caldaia centralizzata) è obbligatorio presentare il certificato energetico prodotto dall'Agenzia CasaClima.
Per interventi dove il calcolo viene effettuato solo per una parte dell'edificio è sufficiente un ”Attestato di qualificazione energetica” (ALLEGATO A della legge finanziaria) rilasciato da un tecnico abilitato.











